Pubblicità delle spese elettorali

Dettagli della notizia

Art. 24 Statuto Comunale

Data:

20 Aprile 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

1. I delegati delle liste di candidati per l’elezione del Consiglio comunale, unitamente alle candidature ed alle liste, producono una dichiarazione sul limite massimo di spesa previsto per la campagna elettorale del Sindaco e della lista dei Consiglieri, con l’indicazione della provenienza dei fondi di copertura.
2. La dichiarazione contiene l’impegno a produrre il rendiconto delle predette spese entro sessanta giorni dalla data delle elezioni. Il rendiconto denuncia almeno le principali voci di spesa, i fornitori o prestatori d’opera ed i mezzi di finanziamento.
3. La dichiarazione ed il rendiconto sono pubblicati all’albo pretorio per il periodo di trenta giorni.

Ultimo aggiornamento: 20/04/2026, 13:42

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