Definizione agevolata delle entrate comunali
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Servizio attivo
Estingui i debiti IMU, TARI e i canoni di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria pagando solo il capitale, senza sanzioni e senza interessi. Procedura straordinaria prevista dalla Legge n. 199/2025.
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i contribuenti - persone fisiche e giuridiche - che vantano debiti tributari non pagati nei confronti del Comune di Palmi a seguito della notifica di avvisi di accertamento esecutivi per IMU e TARI, ovvero per omessi o carenti versamenti e per omessi o infedeli adempimenti dichiarativi IMU e TARI, nonché per i canoni di occupazione del suolo pubblico e di esposizione
Possono aderire alla definizione agevolata:
- i contribuenti destinatari di avvisi di accertamento esecutivi IMU e TARI emessi dal Comune entro il 31 dicembre 2025
- i contribuenti con omessi adempimenti dichiarativi e relativi versamenti TARI rimasti inadempiuti al 1° gennaio 2026;
- i contribuenti con omessi o carenti versamenti IMU per le annualità dal 2021 al 2025;
- i contribuenti con omessa o infedele dichiarazione IMU per gli anni dal 2020 al 2025;
- i titolari di autorizzazioni all’occupazione del suolo pubblico e/o di esposizione pubblicitaria concesse e scadute alla data del 31 dicembre 2025, per i relativi canoni non versati;
- i debitori che hanno già in corso una rateizzazione o dilazione accordata dal Comune;
- i debitori che hanno già versato parzialmente le somme dovute, anche quando, per effetto dei pagamenti parziali già eseguiti, abbiano già corrisposto per intero quanto dovuto ai fini della definizione;
- gli eredi, i rappresentanti legali e i procuratori muniti di delega.
Sono esclusi dalla definizione agevolata
- i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
A seguito dell’estensione della definizione agevolata dei debiti relativi alle entrate comunali contenuti in carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 20/07/2026, i cittadini potranno rottamare anche i carichi tributari già affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), direttamente sul sito di agenziaentrateriscossione.gov.it a partire dal 16/09/2026 e fino al 31/10/2026
Descrizione
La definizione agevolata è una procedura straordinaria disciplinata dall’art. 1, commi 102–109 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 e dal Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 10/04/2026, aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale n. 96 del 20/07/2026. La misura consente di estinguere i debiti tributari nei confronti del Comune di Palmi versando esclusivamente il capitale del tributo o del canone e le spese accessorie maturate fino alla presentazione della dichiarazione di adesione. Le sanzioni amministrative tributarie e gli interessi — sia quelli liquidati in fase di accertamento sia quelli moratori maturati dopo la scadenza dell’avviso - sono annullati integralmente nella misura del 100%.
Entrate definibili
Sono ammesse alla definizione agevolata le seguenti entrate tributarie comunali:
- Imposta Municipale Propria (IMU) - avvisi di accertamento esecutivi divenuti esecutivi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2025;
- Tassa sui Rifiuti (TARI) - avvisi di accertamento esecutivi divenuti esecutivi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2025, nonché omessi adempimenti dichiarativi e versamenti al 1° gennaio 2026.
- IMU – omessi o carenti versamenti relativi alle annualità dal 2021 al 2025;
- IMU – omessa o infedele dichiarazione relativa agli anni dal 2020 al 2025;
- Canone di occupazione del suolo pubblico e canone di esposizione pubblicitaria relativi ad autorizzazioni concesse e scadute alla data del 31 dicembre 2025.
Per gli omessi o carenti versamenti IMU, per l’omessa o infedele dichiarazione IMU e per gli omessi adempimenti dichiarativi TARI, la definizione agevolata è effettuata previa emissione e notifica dei relativi avvisi di accertamento da parte del Comune.
Voci dovute e voci annullate
| Composizione del debito dopo la definizione agevolata | |
|---|---|
| VOCE | TRATTAMENTO CON LA DEFINIZIONE AGEVOLATA |
| Capitale (tributo originario o canone) | Si versa integralmente |
| Spese di notifica | Si versano (maturate fino alla dichiarazione di adesione) |
| Spese per procedure esecutive e cautelari | Si versano (maturate fino alla dichiarazione di adesione) |
| Oneri di riscossione | Si versano (maturati fino alla dichiarazione di adesione) |
| Sanzioni amministrative tributarie | Annullate al 100% |
| Interessi liquidati in fase di accertamento | Annullati al 100% |
| Interessi moratori post-scadenza avviso | Annullati al 100% |
Versamenti già effettuati non rimborsabili
Le somme versate in passato a qualsiasi titolo - comprese quelle a titolo di sanzioni e interessi poi annullati, compresi gli interessi di dilazione - sono definitivamente acquisite dal Comune e non sono rimborsabili, nemmeno a seguito del perfezionamento della definizione agevolata.
Il contribuente che, per effetto di pagamenti parziali già eseguiti, abbia già corrisposto per intero quanto dovuto ai fini della definizione deve comunque presentare la dichiarazione di adesione per beneficiare degli effetti della misura.
Come fare
La procedura si svolge in fasi distinte, alcune a carico del contribuente e alcune a carico del Comune. Tutte le comunicazioni avvengono con modalità esclusivamente digitali tramite lo sportello telematico dell’Ufficio tributi, fatta eccezione per i canoni di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria (vedi in fondo alla sezione).
Fase 1 - Comunicazione dei carichi definibili (a carico del Comune)
Il Comune mette a disposizione di tutti i contribuenti interessati l’ammontare delle pendenze che possono essere oggetto di definizione agevolata all’interno dell’area riservata dello sportello telematico dell’Ufficio Tributi.
Fase 2 - Presentazione della dichiarazione di adesione
Il contribuente presenta al Comune apposita dichiarazione di adesione delle proprie pendenze tributarie entro il 30 settembre 2026 esclusivamente all’interno dello sportello telematico dell’Ufficio tributi raggiungibile al seguente indirizzo
All’interno del portale il contribuente potrà visualizzare i carichi pendenti e scegliere quali rottamare (tutti o solo alcuni).
Guida completa alla presentazione dell'istanza
Il contribuente, con la presentazione dell’istanza, manifesta la propria volontà di aderire alla definizione agevolata indicando:
- il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro i limiti degli scaglioni riportati nella sezione "Tempi e scadenze";
- in modo esaustivo, l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi compresi nella dichiarazione, con l'impegno a rinunciarvi.
Obbligo di indicazione del contenzioso pendente
La mancata indicazione nella dichiarazione di adesione di giudizi in essere aventi ad oggetto i carichi definiti comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti nel contenzioso omesso.
Fase 3 - Comunicazione delle somme dovute e del piano di pagamento (a carico del Comune)
Il Comune rende disponibile al contribuente, all’interno dell’area riservata dello sportello telematico dell’Ufficio Tributi, nell’apposita sezione dedicata alla definizione agevolata, l'ammontare complessivo delle somme dovute, le modalità di pagamento, l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale attività è da intendersi come notifica del piano di pagamento. In alternativa, il Comune potrebbe rendere disponibile il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale. La comunicazione è resa disponibile entro il 30 novembre 2026
Fase 4 - Versamento (a carico del contribuente)
Il contribuente effettua il versamento in unica soluzione entro 15 giorni dalla notifica del piano di pagamento, oppure a rate mensili secondo il piano notificato dal Comune: la prima rata scade entro lo stesso termine di 15 giorni, le successive hanno cadenza mensile.
In caso di contenzioso pendente, il contribuente deposita l’istanza di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e, dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, con allegata la quietanza di pagamento, entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento della prima o unica rata. Se l’impugnazione è stata proposta dal Comune, il contribuente si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l’atto di rinuncia depositato dal Comune stesso.
Canoni di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria: procedura separata
Per i canoni relativi ad autorizzazioni concesse e scadute alla data del 31 dicembre 2025 la domanda non transita dallo sportello telematico: va presentata con istanza in forma libera all’Ufficio Protocollo del Comune. Tali carichi non possono in alcun modo essere gestiti cumulativamente alla definizione agevolata di IMU e TARI.
Cosa serve
Per presentare la dichiarazione di adesione :
- documento di identità in corso di validità del richiedente (obbligatorio per l'invio effettuato tramite soggetto delegato);
- codice fiscale del contribuente;
- copia degli avvisi di accertamento esecutivi ricevuti, se disponibili (la ricognizione è possibile anche senza);
- copia dei provvedimenti di rateizzazione accordati dal Comune di Palmi;
- estremi dei giudizi pendenti — organo giurisdizionale, numero R.G. e anno — nel caso in cui siano in corso contenziosi sui carichi da definire;
- procura o delega, qualora il richiedente agisca in nome di terzi;
- credenziali SPID o credenziali di registrazione rilasciate dall’Ufficio Tributi per l'accesso allo sportello telematico.
- per i canoni di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, copia dell’autorizzazione concessa e scaduta al 31 dicembre 2025, da allegare all’istanza in forma libera indirizzata all’Ufficio Protocollo.
Modalità di versamento
Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata (IMU, TARI o canone), secondo quanto indicato nella comunicazione del piano di pagamento notificata dal Comune.
Cosa si ottiene
Dalla presentazione della dichiarazione di adesione
Con la presentazione della dichiarazione di adesione si ottengono immediatamente i seguenti effetti:
- sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da eventuali dilazioni in essere, fino alla scadenza della prima o unica rata della definizione;
- divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche (fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione);
- divieto di avvio di nuove procedure esecutive;
- sospensione delle procedure esecutive già avviate, salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo
Dal pagamento della prima o unica rata
- estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- sospensione del fermo amministrativo iscritto;
- revoca delle procedure di limitazione dell’attività economica avviate ai sensi dell’art. 15-ter del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, se previsto dai regolamenti comunali vigenti;
- revoca automatica dell’eventuale dilazione precedentemente accordata e ancora in essere, limitatamente ai debiti oggetto di definizione.
Dal perfezionamento della definizione agevolata
Con il pagamento integrale delle somme dovute la definizione si perfeziona e si ottiene:
- annullamento integrale (100%) delle sanzioni amministrative tributarie;
- annullamento integrale (100%) degli interessi liquidati in fase di accertamento;
- annullamento integrale (100%) degli interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso;
- estinzione definitiva del debito per i carichi oggetto di definizione.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento
Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una delle rate del piano fa venire meno gli effetti della definizione agevolata: riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme e i versamenti già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto, senza estinguere il debito residuo.
Tempi e scadenze
| Riepilogo dei termini procedimentali | ||
|---|---|---|
| ADEMPIMENTO | SOGGETTO | TERMINE |
| Presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (sportello telematico) | Contribuente | Entro il 30/09/2026 |
| Comunicazione dell’ammontare complessivo dovuto, dell’importo delle rate e delle relative scadenze | Comune | Entro il 30/11/2026 |
| Pagamento in unica soluzione ovvero prima rata | Contribuente | Entro 15 giorni dalla notifica del piano di pagamento |
| Rate successive alla prima | Contribuente | Cadenza mensile |
| Istanza di rinuncia al contenzioso (solo se pendente) | Contribuente | Entro 30 giorni dalla scadenza della prima o unica rata |
In caso di versamento rateale, la prima rata è dovuta entro 15 giorni dalla notifica del piano di pagamento; le rate successive hanno cadenza mensile. Gli interessi di dilazione si applicano a decorrere dalla prima rata, al tasso previsto dal Regolamento comunale (art. 1, co. 802, L. 160/2019).
| Scaglioni di rateizzazione (art. 5 del Regolamento) | |
|---|---|
| IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO | NUMERO MASSIMO DI RATE MENSILI |
| Fino a 1.000 euro | 10 rate |
| Da 1.000 a 5.000 euro | 18 rate |
| Da 5.000 a 25.000 euro | 24 rate |
| Da 25.000 a 50.000 euro | 36 rate |
| Oltre 50.000 euro | 48 rate |
Scaglioni di rateizzazione (art. 5, comma 3, del Regolamento comunale, come modificato dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 96 del 20/07/2026).
Ulteriori informazioni
Solo per informazioni
L'ufficio è raggiungibile telefonicamente dalle ore 09.00 alle ore 10 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. E' possibile prenotare un appuntamento telefonico utilizzando l'apposita funzione PRENOTA APPUNTAMENTO all'interno dello sportello telematico al seguente link
Documenti Utili
- Guida alla presentazione dell'istanza
- Modello di delega per accesso allo sportello telematico
- Modello di istanza in forma libera per la definizione dei canoni di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria (da presentare all'Ufficio Protocollo)
Atti normativi
- Regolamento per la Definizione Agevolata delle Entrate Comunali - Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 10/04/2026 e aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale n. 96 del 20/07/2026
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 - art. 1, commi 102-109 - Normativa statale di riferimento per la definizione agevolata delle entrate degli enti locali.
Condizioni di servizio
Contatti
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