A tutte le coppie che sono d’accordo per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzi, l’art. 12 del D.L. 132/2014 convertito in L.162/2014 offre un’alternativa rapida ed economica che consente di addivenire allo scioglimento, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio o alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, davanti al Sindaco o suo delegato, quale Ufficiale di Stato Civile. Per attivare la procedura occorre presentare una richiesta congiunta al Sindaco o suo delegato, del Comune di residenza di uno dei coniugi, o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, volta al raggiungimento di un accordo consensuale di:
a) separazione personale
b) scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
c) di modifica delle condizioni di separazione o divorzio
Durante il procedimento e/o all’atto della stipula dell’accordo, i coniugi possono farsi assistere da uno o più avvocati, quale facoltà e non obbligo. Si precisa che, ai fini del divorzio, occorre che sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale dei coniugi oppure sia stata omologata la separazione consensuale e dette separazioni si siano protratte ininterrottamente per almeno tre anni a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale o dalla data certificata nel caso di negoziazione assistita da avvocati (art.6), o dalla data dell’accordo concluso davanti all’U.S.C. (art.12). Tale procedura può portare ad un accordo di natura consensuale che però non può avere ad oggetto patti di trasferimento patrimoniale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano i passaggi di proprietà dell’abitazione principale, gli assegni di mantenimento, ecc..)