A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i contribuenti - persone fisiche e giuridiche - che vantano debiti tributari non pagati nei confronti del Comune di Palmi a seguito della notifica di avvisi di accertamento esecutivi per IMU, ovvero per omessi adempimenti dichiarativi e relativi versamenti TARI.
Possono aderire alla definizione agevolata:
- i contribuenti destinatari di avvisi di accertamento esecutivi IMU divenuti esecutivi nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2025;
- i contribuenti con omessi adempimenti dichiarativi e relativi versamenti TARI rimasti inadempiuti al 1° gennaio 2026;
- i debitori che hanno già in corso una rateizzazione o dilazione accordata dal Comune;
- i debitori che hanno già versato parzialmente le somme dovute;
- gli eredi, i rappresentanti legali e i procuratori muniti di delega.
Sono esclusi dalla definizione agevolata
- i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- i carichi tributari già affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER).
Descrizione
La definizione agevolata è una procedura straordinaria disciplinata dall'art. 1, commi 102–109 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 e dal Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 10/04/2026.
La misura consente di estinguere i debiti tributari nei confronti del Comune di Palmi versando esclusivamente il capitale del tributo e le spese accessorie maturate fino alla presentazione della dichiarazione di adesione. Le sanzioni amministrative tributarie e gli interessi — sia quelli liquidati in fase di accertamento sia quelli moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso - sono annullati integralmente nella misura del 100%.
Entrate definibili
Sono ammesse alla definizione agevolata le seguenti entrate tributarie comunali:
- Imposta Municipale Propria (IMU) - avvisi di accertamento esecutivi divenuti esecutivi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2025;
- Tassa sui Rifiuti (TARI) - avvisi di accertamento esecutivi divenuti esecutivi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2025, nonché omessi adempimenti dichiarativi e versamenti al 1° gennaio 2026.
Voci dovute e voci annullate
| Composizione del debito dopo la definizione agevolata | |
|---|---|
| VOCE | TRATTAMENTO CON LA DEFINIZIONE AGEVOLATA |
| Capitale (tributo originario) | Si versa integralmente |
| Spese di notifica | Si versano (maturate fino alla dichiarazione di adesione) |
| Spese per procedure esecutive e cautelari | Si versano (maturate fino alla dichiarazione di adesione) |
| Oneri di riscossione | Si versano (maturati fino alla dichiarazione di adesione) |
| Sanzioni amministrative tributarie | Annullate al 100% |
| Interessi liquidati in fase di accertamento | Annullati al 100% |
| Interessi moratori post-scadenza avviso | Annullati al 100% |
Versamenti già effettuati non rimborsabili
Le somme versate in passato a qualsiasi titolo - comprese quelle a titolo di sanzioni e interessi poi annullati - sono definitivamente acquisite dal Comune e non sono rimborsabili, nemmeno a seguito del perfezionamento della definizione agevolata.
Come fare
La procedura si svolge in fasi distinte, alcune a carico del contribuente e alcune a carico del Comune. Tutte le comunicazioni avvengono con modalità esclusivamente digitali tramite lo sportello telematico dell’Ufficio tributi.
Fase 1 - Presentazione dell'istanza di ricognizione (a carico del contribuente)
Il contribuente presenta al Comune l'apposita istanza per chiedere la comunicazione delle proprie pendenze tributarie definibili. L'istanza deve essere presentata entro il 13 luglio 2026.
La modulistica è disponibile all’interno dello sportello telematico dell’ufficio tributi del Comune.
Guida alla presentazione dell'istanza
Fase 2 - Comunicazione dei carichi definibili (a carico del Comune)
Il Comune, ricevuta l'istanza, comunica al contribuente l'ammontare delle pendenze che possono essere oggetto di definizione agevolata. Il Comune risponde entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, inviando una comunicazione all’interno dello sportello telematico dell’Ufficio Tributi.
Fase 3 - Dichiarazione di adesione (a carico del contribuente)
Il contribuente manifesta la propria volontà di aderire alla definizione presentando la dichiarazione di adesione utilizzando l’apposita funzione disponibile all’interno dello sportello telematico dell’Ufficio Tributi. Nella dichiarazione il contribuente indica:
- il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento;
- in modo esaustivo, l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi compresi nella dichiarazione, con l'impegno a rinunciarvi.
La dichiarazione deve essere presentata entro 10 giorni dalla notifica della comunicazione del Comune (Fase 2).
Obbligo di indicazione del contenzioso pendente
La mancata indicazione nella dichiarazione di adesione di giudizi in essere aventi ad oggetto i carichi definiti comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti nel contenzioso omesso.
Fase 4 - Notifica del piano di pagamento (a carico del Comune)
Il Comune rende disponibile al contribuente, all’interno dell’area riservata dello sportello telematico dell’Ufficio Tributi, nell’apposita sezione dedicata alla definizione agevolata, l'ammontare complessivo delle somme dovute, le modalità di pagamento, l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale attività è da intendersi come notifica del piano di pagamento. In alternativa, il Comune potrebbe rendere disponibile il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale. Il Comune risponde entro 30 giorni dalla dichiarazione di adesione.
Fase 5 - Versamento (a carico del contribuente)
Il contribuente effettua il versamento in unica soluzione entro 15 giorni dalla notifica del piano di pagamento, oppure a rate mensili secondo il piano notificato dal Comune.
In caso di contenzioso pendente, il contribuente deposita l'istanza di rinuncia al ricorso, con allegata la quietanza di pagamento, entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento della prima o unica rata.
Cosa serve
Per presentare l'istanza di ricognizione delle pendenze definibili occorre:
- documento di identità in corso di validità del richiedente (obbligatorio per l'invio effettuato tramite soggetto delegato);
- codice fiscale del contribuente;
- copia degli avvisi di accertamento esecutivi ricevuti, se disponibili (la ricognizione è possibile anche senza);
- copia dei provvedimenti di rateizzazione accordati dal Comune di Palmi;
- estremi dei giudizi pendenti — organo giurisdizionale, numero R.G. e anno — nel caso in cui siano in corso contenziosi sui carichi da definire;
- procura o delega, qualora il richiedente agisca in nome di terzi;
- credenziali SPID o credenziali di registrazione rilasciate dall’Ufficio Tributi per l'accesso allo sportello telematico.
Modalità di versamento
Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata tributaria (IMU o TARI), secondo quanto indicato nella comunicazione del piano di pagamento notificata dal Comune.
Cosa si ottiene
Dalla presentazione della dichiarazione di adesione
Con la presentazione della dichiarazione di adesione si ottengono immediatamente i seguenti effetti:
- sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da eventuali dilazioni in essere, fino alla scadenza della prima o unica rata della definizione;
- divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche (fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione);
- divieto di avvio di nuove procedure esecutive;
- sospensione delle procedure esecutive già avviate, salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo
Dal pagamento della prima o unica rata
- estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate;
- sospensione del fermo amministrativo iscritto;
Dal perfezionamento della definizione agevolata
Con il pagamento integrale delle somme dovute la definizione si perfeziona e si ottiene:
- annullamento integrale (100%) delle sanzioni amministrative tributarie;
- annullamento integrale (100%) degli interessi liquidati in fase di accertamento;
- annullamento integrale (100%) degli interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso;
- estinzione definitiva del debito per i carichi oggetto di definizione.
Tempi e scadenze
| Riepilogo dei termini procedimentali | ||
|---|---|---|
| ADEMPIMENTO | SOGGETTO | TERMINE |
| Presentazione istanza di ricognizione dei carichi definibili | Contribuente | Entro il 13/07/2026 |
| Comunicazione delle pendenze definibili | Comune | Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza |
| Dichiarazione di adesione alla definizione | Contribuente | Entro 10 giorni dalla notifica della comunicazione del Comune |
| Notifica del piano di pagamento (o diniego) | Comune | Entro 30 giorni dalla dichiarazione di adesione |
| Prima o unica rata | Contribuente | Entro 15 giorni dalla notifica del piano di pagamento |
| Istanza di rinuncia al contenzioso (solo se pendente) | Contribuente | Entro 30 giorni dalla scadenza della prima o unica rata |
In caso di versamento rateale, la prima rata è dovuta entro 15 giorni dalla notifica del piano di pagamento; le rate successive hanno cadenza mensile. Gli interessi di dilazione si applicano a decorrere dalla prima rata, al tasso previsto dal Regolamento comunale (art. 1, co. 802, L. 160/2019).
| Scaglioni di rateizzazione (art. 5 del Regolamento) | |
|---|---|
| IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO | NUMERO MASSIMO DI RATE MENSILI |
| Fino a 1.000 euro | 4 rate |
| Da 1.001 a 5.000 euro | 12 rate |
| Da 5.001 a 25.000 euro | 18 rate |
| Da 25.001 a 50.000 euro | 30 rate |
| Oltre 50.000 euro | 36 rate |
Ulteriori informazioni
Solo per informazioni
L'ufficio è raggiungibile telefonicamente dalle ore 09.00 alle ore 10 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. E' possibile prenotare un appuntamento telefonico utilizzando l'apposita funzione PRENOTA APPUNTAMENTO all'interno dello sportello telematico al seguente link
Documenti Utili
Guida alla presentazione dell'istanza
Modello di delega per accesso allo sportello telematico
Atti normativi
Regolamento per la Definizione Agevolata delle Entrate Comunali - D.C.C. n. 47/2026 - Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 10/04/2026.
Legge 30 dicembre 2025, n. 199 — art. 1, commi 102–109 - Normativa statale di riferimento per la definizione agevolata delle entrate degli enti locali.
Condizioni di servizio
Contatti
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