L’accoglienza diffusa dovrà essere realizzata nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali e secondo standard volti alla massima tutela dei beneficiari. E si rivolge a:
a. le reti associative di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore), iscritte nella corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Ai fini del presente avviso, nelle more del popolamento di detta sezione del RUNTS, si intendono altresì come reti associative:
1. gli enti inclusi nell’elenco pubblicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 31, comma 12 e dell’articolo 32, comma 1 del D.M. 15 settembre 2020, n. 106
2. le reti associative presenti all’interno del Consiglio nazionale del Terzo settore, costituito con il D.M. n. 135 dell’11 giugno 2021;
b. i centri di servizio per il volontariato, accreditati ai sensi dell’articolo 61 del Codice del Terzo settore, nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 63, comma 2, lettere a), b), c) e d) del medesimo Codice;
c. le associazioni e gli enti iscritti al Registro di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;
d. gli enti religiosi civilmente riconosciuti